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1.1.
E’ costituita un’Associazione denominata “Associazione Italiana Famiglie
ADHD” (ADHD, Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività),
organizzazione non lucrativa di utilità sociale, apolitica, apartitica e
aconfessionale, basata sul volontariato, in breve denominata “A.I.F.A.
Onlus” e di seguito indicata anche con il solo termine “Associazione”.
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Articolo
2 - Sede
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2.1. L’Associazione ha sede in Via dei
Montaroni, 27 – 00068 Rignano Flaminio (RM)
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Articolo
3 - Finalità
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3.1.
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale e di auto-mutuo aiuto, oltre che di informazione,
divulgazione scientifica e formazione nel campo dei disturbi
dell’attenzione e dell’iperattività.
Tutte le finalità rivolte a sostenere e aiutare le famiglie, che
rappresentano il cuore dell’Associazione, si esprimono in un progetto
denominato Progetto ADHD “Parents for Parents”
In particolare, l’Associazione persegue i seguenti scopi:
a) creare
una rete di genitori disponibili all’ascolto e all’aiuto di genitori in
difficoltà;
b)
coordinare e favorire i contatti tra famiglie con problemi di ADHD
(adulti e bambini);
c) diffondere
informazioni ed aggiornamenti di carattere scientifico mediante
strumenti informatici ed editoriali.
d)
Svolgere attività editoriale promuovendo, producendo e distribuendo
materiale divulgativo, quale libri, pubblicazioni periodiche e/o
occasionali, vhs, dvd e cd rom, rivolto principalmente ma non
esclusivamente agli associati;
e)
Favorire la diffusione delle conoscenze scientifiche sull’ADHD e le sue
terapie, contribuendo alla capillarizzazione delle risorse atte a
favorire la diagnosi e il suo trattamento multimodale;
f)
Favorire il contatto e il dialogo tra le varie strutture sanitarie,
scolastiche e sociali e i rispettivi operatori coinvolti sia nella vita
quotidiana del bambino ADHD sia nel percorso diagnostico-terapeutico del
disturbo, promuovendo e/o organizzando incontri, congressi e corsi di
formazione e cultura;
g)
Promuovere ed
organizzare
iniziative varie a carattere di beneficenza (spettacoli,
rappresentazioni, tornei, concorsi, etc…) i cui proventi saranno
utilizzati per finanziare i progetti senza fini di lucro
dell’Associazione;
h)
Creare una mappatura nazionale
di centri terapeutici e di professionisti esperti nella diagnosi e
nel suo trattamento, entrando in contatto e collaborazione con
essi;
i)
Favorire la collaborazione e l’organizzazione, nelle forme ritenute più
opportune, di cooperazioni e iniziative comuni con altri Enti e
Associazioni Nazionali, europee ed extra-europee che abbiano fini in
armonia con quelli dell’Associazione o che perseguano fini analoghi e
complementari al raggiungimento degli scopi sopra elencati;
j)
Favorire il contatto, il dialogo e la coordinazione con altre
Associazioni che si occupano di disturbi che entrano in comorbilità e/o
diagnosi differenziale con l’ADHD;
k)
Difendere e tutelare i diritti dei soggetti ADHD e delle loro famiglie
per migliorare l’accettabilità sociale del disturbo e la loro qualità di
vita.
3.2.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra
indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di
quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative
delle stesse.
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Articolo 4 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione
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4.1.
Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai
contributi versati dai Soci Fondatori.
4.2.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili
che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e
contributi da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche, persone
giuridiche, dagli avanzi netti di gestione.
4.3.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione dispone delle
seguenti entrate:
a) Versamenti
dei Soci fondatori e di tutti gli altri Soci che aderiscono
all’Associazione;
b)
Donazioni e lasciti testamentari;
c) Eventuali
introiti derivanti dalla sua attività istituzionale e dalle attività
connesse;
d)
Rimborsi derivanti da convenzioni.
e) Contributi
dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
f)
Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque
titolo;
g)
Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche
mediante offerta di beni di modico valore;
h)
Tutti i proventi, derivanti da entrate benefiche e sociali.
4.4.
Le quote associative annuali minime da versare all’atto dell’adesione,
da parte di chi intende iscriversi all’Associazione, sono stabilite
annualmente dal Consiglio Direttivo ed hanno una durata di dodici mesi
decorrenti dal giorno della sottoscrizione.
4.5.
l’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di
esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà
degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori
rispetto a quelli originari.
4.6.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità,
fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque
a fondo perduto, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di
scioglimento dell’Associazione ne in caso di morte, di estinzione, di
recesso o di esclusione dell’Associazione, può pertanto farsi luogo alla
ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al
fondo di dotazione.
4.7.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente,
non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne per
successione a titolo particolare ne per successione a titolo universale.
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Articolo 5 - Fondatori,
Soci e benemeriti dell'Associazione
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5.1.
L’Associazione è aperta a tutti coloro, che essendo maggiori di età ed
essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne
condividono lo spirito e gli scopi, ne accettano lo Statuto, i
Regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.
Sono aderenti all’Associazione:
a)
Soci Fondatori: sono coloro che hanno fondato l’Associazione
sottoscrivendo l’atto costitutivo;
b)
Soci Onorari o Benemeriti: sono coloro ai quali l’Associazione deve
particolare riconoscenza, grazie al loro impegno o alla loro donazione
di somme cospicue. Vengono nominati dall’Assemblea ordinaria dei Soci su
proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari o Benemeriti sono
esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i
diritti degli altri tipi di Soci.
c)
Soci dell’Associazione o Soci Ordinari: sono quelle persone che
condividono le finalità dell’Associazione.
5.2.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere
disposta per un periodo temporaneo. Ai Soci dell’Associazione viene
richiesto annualmente, mediante l’invio di apposita comunicazione, il
versamento della quota associativa determinata annualmente. Il mancato
versamento della quota associativa annuale, nel termine fissato dal
Regolamento, verrà interpretato dall’Associazione come manifestazione da
parte del socio di voler recedere dall’Associazione.
5.3.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il
diritto di voto nell’Assemblea.
5.4.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al
Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità
che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne
Statuto e Regolamenti.
5.5.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di
ammissione entro centottanta
giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di
accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che
essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio
Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
Lo status di associato si acquisisce dalla data della delibera del
Consiglio Direttivo che ne autorizza l’iscrizione nel libro dei Soci.
5.6.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualunque momento notificare
per iscritto (mediante raccomandata A/R, raccomandata a mano,
telegramma, mail o fax) la sua volontà di recedere dall’Associazione.
Tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a
quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà
di recesso.
5.7.
In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può
esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione
ha effetto immediato dal giorno in cui viene notificato il provvedimento
di esclusione (mediante
raccomandata A/R, raccomandata a mano, telegramma, mail o fax),
il quale dovrà contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia
stata deliberata.
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| Articolo 6 - Organi dell'Associazione |
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6.1.
Gli organi dell’Associazione sono:
a)
L’Assemblea degli aderenti all’Associazione (Soci fondatori, Soci
ordinari e Soci benemeriti);
b)
Il Consiglio Direttivo;
c)
Il Presidente;
d)
Il Segretario;
e)
I Referenti Regionali e Provinciali
Possono inoltre essere costituiti
f)
Il Collegio dei Revisori
g)
Il Collegio dei Probiviri
h)
Le Sezioni Regionali
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Articolo 7 - Assemblea
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7.1.
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione. Gli
aderenti dell’Associazione, già precedentemente iscritti per poter
partecipare all’Assemblea devono essere in regola con il pagamento della
quota annuale, ovvero il relativo versamento deve essere effettuato
almeno entro il giorno dell’Assemblea
7.2.
L’Assemblea degli aderenti all’Associazione deve essere convocata in
prima e seconda convocazione, alternativamente mediante lettera
raccomandata A/R, da spedirsi al recapito indicato sul libro dei Soci,
almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, oppure mediante
mail, spedito almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
All’Assemblea degli aderenti all’Associazione, da convocarsi da parte
del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno ed entro
il 30 novembre, spetta:
a)
L’approvazione del rendiconto consuntivo e delle relative relazioni
allegate;
b)
L’approvazione del rendiconto preventivo;
c)
La nomina ed il rinnovo del Consiglio Direttivo;
d)
La nomina ed il rinnovo del Collegio dei Revisori;
e)
La nomina ed il rinnovo del Collegio dei Probiviri;
f)
La delibera delle modifiche statutarie;
g)
La delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal
presente Statuto;
h)
La ratifica delle modifiche statutarie che in casi particolari vengono
deliberate dal Consiglio Direttivo;
i)
La delibera dello scioglimento e della liquidazione dell’Associazione,
provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori fra i Soci e
determinandone i poteri e le mansioni. Delibera, inoltre, sempre in
caso di scioglimento, sulla devoluzione del suo patrimonio.
7.3.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è
presente almeno la metà dei Soci aderenti e le deliberazioni sono valide
se assunte con il voto espresso dalla maggioranza dei Soci presenti.
L’Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque
sia il numero dei Soci aderenti presenti e le deliberazioni sono valide
se assunte con la maggioranza dei Soci aderenti partecipanti.
7.4.
L’Assemblea può comunque essere convocata dal Presidente ogni qualvolta
lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la
metà dei Soci aventi diritto di voto, da almeno due consiglieri o dal
Collegio dei Revisori.
7.5.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua
assenza, dal Vice Presidente, o dal Consigliere più anziano. In loro
assenza, l’Assemblea designerà il proprio Presidente.
7.6.
Il Presidente dell’Assemblea nominerà un Segretario ed, eventualmente,
uno o più scrutatori. La verifica della regolarità dell’Assemblea è
compito del Presidente.
7.7.
Nelle assemblee, ogni Socio aderente ha diritto ad un solo voto. E’
ammesso il ricorso alla delega scritta, che deve comunque essere
rilasciata ad un Socio aderente ammissibile all’Assemblea. Ciascun Socio
aderente può, al massimo, raccogliere cinque deleghe.
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Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo
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8.1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.
Quest’ultimo può essere formato da cinque a sette membri, il cui numero
è da stabilire in occasione di ogni Assemblea chiamata a rinnovare
l’organo.
In sede di costituzione si compone del Presidente dell’Associazione che
presiede anche il Consiglio Direttivo, del Vice Presidente, del
Segretario, se nominato, e dei Consiglieri tutti nominati dall’Assemblea
dei Soci. Quest’ultima provvede, contestualmente alla nomina dei membri
del Consiglio Direttivo, anche alla nomina di 2 Consiglieri supplenti.
I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i referenti
dell’Associazione.
Qualora il numero dei referenti candidati al consiglio direttivo non sia
sufficiente a comporre in maniera completa I'organo i rimanenti membri
possono essere scelti tra gli associatl.
I membri del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente la loro
attività, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
8.2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice
Presidente e due Consiglieri. La convocazione può avvenire tramite mail,
da inviarsi, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
8.3. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo
dell’Associazione. Le funzioni del Consiglio Direttivo riguardano le
deliberazioni sull’amministrazione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione. Ogni decisione del Consiglio Direttivo è deliberata
con la maggioranza dei voti dei presenti.
8.4. Il Consiglio Direttivo:
a)
esamina il rendiconto preventivo e consuntivo, nonché le relative
relazioni;
b)
delibera e approva i Regolamenti interni;
c)
delibera sull’ammissione dei nuovi Soci in base alle domande
presentate;
d)
delibera l’ammissione delle Sezioni Regionali e sul loro Statuto;
e)
delibera sulle domande di ammissione per le varie cariche
f)
delibera l’importo della quota di versamento minimo da versare da parte
di chi intende aderire all’Associazione;
g)
delibera la nomina dei Soci Onorari o Benemeriti;
h)
delibera l’esclusione dei Soci dall’Associazione per gravi
motivi;
i)
convoca l’Assemblea;
j)
provvede alla sostituzione del Consigliere che desídera essere
sostituito. Il Consigliere dimissionario deve essere sostituito
rispettando la composizione qualitativa dell'organo e secondo le
votazioni espresse dall'Assemblea con uno dei due Consiglieri supplenti
più anziano di vita associativa
k)
propone all’Assemblea dei Soci aderenti eventuali modifiche
statutarie; in casi particolari il Consiglio Direttivo a maggioranza dei
due terzi può adottare modifiche di Statuto che devono essere ratificate
nella prima Assemblea utile;
l)
nomina il Presidente dell’Associazione.
m)
nomina il Segretario dell’Associazione
n)
qualora fossero presenti Associazioni Regionali controlla che le
attività svolte rispondano alle finalità dell’Associazione Nazionale e
delibera contributi, e rimborsi relativi.
8.5. Un consigliere può essere esonerato dal suo incarico qualora
commetta gravi inadempienze e qualora il Consiglio Direttivo approvi,
con la maggioranza dei voti, il suo esonero
8.6. Ai consiglieri spetta il rimborso di tutte le spese
documentate sostenute per ragioni dell’incarico ricoperto.
8.7. E’ ammessa la possibilità che il Consiglio Direttivo possa
riunirsi e validamente deliberare anche in video o teleconferenza, a
condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia
loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere,
trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il
Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente
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Articolo 9 - Il Presidente
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9.1.
Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza
dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su
deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la
rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei all’Associazione.
Spetta al Presidente istituire, nominare ed eventualmente sollevare
dall’incarico i Referenti provinciali e/o Regionali dell’Associazione.
9.2. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle
direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale
comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria
amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e
urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria
amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il
Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
9.3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci
aderenti, il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative
deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo
dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei
Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
9.4. Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto
preventivo e consuntivo da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo
e alla successiva approvazione dell’Assemblea, corredandoli di idonee
relazioni.
9.5. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra gli
associati che ricoprano o abbiano ricoperto senza esserne mai stati
esonerati, le cariche di referenti o membri del Consiglio Direttivo. La
prima nomina è fatta direttamente nell’atto costitutivo. Dura in carica
quattro anni ed è rieleggibile. Per le sue funzioni non è
previsto alcun compenso ma solo il rimborso delle spese documentate
sostenute per lo svolgimento del suo incarico.
9.6. In assenza del Presidente le sue funzioni vengono svolte da
un Vice Presidente anch’esso eletto dal Consiglio Direttivo. Per la
durata della carica, il compenso e l’eleggibilità vale quanto stabilito
al punto 9.5.
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Articolo 10 -
Il Segretario
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10.1.
Il Segretario dell’Associazione, qualora nominato, provvede alla
registrazione, su apposito supporto cartaceo e/o digitale,
dell’iscrizione dei nuovi Soci e all’aggiornamento libro dei Soci, il
quale sarà tenuto presso l’Associazione e consultabile a richiesta dei
singoli Soci. (vedi articolo 15)
10.2.
Il Segretario ha il compito di fornire tutte le comunicazioni inerenti
l’Associazione. Il Segretario, se richiesto dal Presidente, si occupa di
redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, e quelli
relativi all’Assemblea dei Soci e di agiornare i libri relativi.
10.3.
Il Segretario, su incarico del Presidente, può curare i rapporti con
istituzioni, presenziare ad eventi, etc.
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Articolo 11 -
I Referenti Regionali e Provinciali
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11.1.
Sono Referenti Regionali e Provinciali dell’Associazione i Soci genitori
di figli ADHD che, nominati dal Presidente, rappresentano l’Associazione
a livello regionale e provinciale. Il Regolamento interno deve stabilire
l’attività dei Referenti e deve contenere i limiti della delega
concessa.
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Articolo 12 -
Il Collegio dei Revisori
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12.1.
Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea dei Soci aderenti. La
prima nomina è fatta nell’atto costitutivo.
12.2. Il Collegio dei Revisori è formato da tre membri effettivi
di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori e da due membri
supplenti.
12.3. L’incarico di Revisore è incompatibile con quello di
Consigliere. I Revisori effettivi, ad eccezione di quello iscritto
all’albo dei Revisori, e i due membri supplenti devono comunque essere
scelti tra i Soci aderenti.
12.4. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni.
12.5. Per l’attività del Collegio dei Revisori è previsto, quando
i membri sono professionisti esterni, un gettone di presenza proposto
dal Consiglio Direttivo.
12.6. Il Collegio dei Revisori deve:
a) controllare il rendiconto consuntivo e la sua corrispondenza alle
scritture contabili, la gestione finanziaria e preparare annualmente una
relazione scritta per l’Assemblea dei Soci;
b) verificare la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri
contabili;
c) far inserire nei verbali di Assemblea le proprie osservazioni;
d) esprimere parere consultivo nelle sedute del Consiglio Direttivo in
cui si discutono i bilanci.
12.7. Per lo svolgimento dell’incarico il Collegio dei Revisori
può avvalersi di strutture e/o professionisti esterni.
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Articolo 13 -
Il Collegio dei Probiviri
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13.1.
Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea dei Soci aderenti.
13.2.
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due
membri supplenti che non devono essere necessariamente scelti tra i Soci
aderenti.
13.3.
L’incarico di Proboviro è incompatibile con quello di Consigliere.
13.4.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni.
13.5.
Il Collegio dei Probiviri: è chiamato ad esprimere pareri su particolari
situazioni, ad esaminare controversie tra gli associati e tra gli
associati e gli organi dell’Associazione, per la sua attività non è
previsto alcun compenso
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Articolo 14 -
Sezioni Regionali
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14.1.
Fanno parte dell’A.I.F.A. Onlus le Associazioni Regionali A.I.F.A. che
si costituiscono nelle singole Regioni su tutto il territorio nazionale.
(es.: A.I.F.A. Lombardia) rappresentate dal Presidente Regionale che è
il Referente Regionale dell’Associazione Nazionale.
14.2.
L’Associazione Regionale, nel caso di costituzione dovrà:
a) adottare lo Statuto dell’Associazione Nazionale per quanto
riguarda le finalità con le modifiche dettate dalle necessità locali che
vanno sottoposte al Consiglio Direttivo.
b) promuovere nell’ambito del proprio territorio la realizzazione delle
finalità dell’Associazione Nazionale espressi dallo Statuto adottato,
mediante convegni, corsi di aggiornamento ed ogni altra iniziativa, con
particolare riguardo alle famiglie con persone affette da ADHD.
c) sottoporre la propria gestione amministrativa al Consiglio Direttivo
Nazionale, che potrà concedere un rimborso per le spese sostenute e
documentate o deliberare contributi per le attività dell’Associazione
Regionale preventivamente concordate.
d) versare una quota da concordare alla Associazione Nazionale.
14.3.
La gestione contabile e fiscale e l’assistenza relativa sarà affidata ad
un professionista esterno nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
14.4.
Per ogni altro aspetto relativo alla loro gestione, ed attività si
rimanda al Regolamento interno.
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Articolo 15 -
I libri dell'Associazione
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15.1.
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene
i libri dei verbali delle Assemble, dei Consigli Direttivi e del
Collegio dei Revisori se nominato, nonché il libro dei Soci aderenti.
Tali libri sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; la
richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente.
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Articolo 16 -
Rendiconto consuntivo e preventivo
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16.1.
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.
16.2.
Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato
per l’esame del rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea.
16.3.
Entro il 30 novembre di ciascun anno l’Assemblea dei Soci è convocata
per l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo.
16.4. I
rendiconti devono risultare depositati presso la sede dell’Associazione
nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro
approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiamo interesse alla
lettura.
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Articolo 17 -
Avanzi di gestione
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17.1.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per
legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima unitaria
struttura.
17.2.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.
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Articolo
18 - Scioglimento
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18.1.
Addivenendo per qualunque causa ed in qualunque tempo allo scioglimento
della Associazione, l’Assemblea che ne delibererà lo scioglimento
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori fra i Soci
determinandone i poteri e le mansioni.
18.2.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha
l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociali (Onlus) o a fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
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Articolo
19 - Clausola compromissoria
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19.1.
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o
interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di
compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole
compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di
procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di
comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla
nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Roma.
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Articolo 20 - Clausola compromissoria
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20.1.
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve
far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del
Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del
Codice Civile.
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